Art. 3.
(Analisi e test di laboratorio).

      1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i propri piani sanitari e gli interventi previsti dal medesimo articolo 2, comma 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro della salute e sentito l'Istituto superiore di sanità, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a consentire l'effettuazione delle analisi e dei test tossicologici previsti dalla medesima lettera b), e in particolare del mineralogramma, presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o private dei rispettivi territori di competenza.